lunedì, novembre 14, 2011

Festival of Festivals i Vincitori


Ecco i vincitori del Festival of Festivals Awards 2011, applausi per il roBOt Festival tutto Bolognese - Ecco la lista dettagliata dei Vincitori che anche quest’anno segnalano le eccellenze nel settore degli eventi culturali Nazionali - La quarta edizione del congresso ha premiato:

Prometeo Award (Premio alla Carriera), riconoscimento destinato ad alcune grandi personalità del mondo dei festival, a Patrizia Orsola Ghedini, promotrice da oltre trent’anni dei maggiori progetti legati ai giovani e alla cultura della Regione Emilia Romagna; a Vittorio Bo, il creatore del Festival della Scienza di Genova; a Fabrizio Grifasi, il direttore artistico del Romaeuropa Festival.

roBOt Festival vince il Best Web Site Award 2011 per il festival che ha meglio investito mezzi ed energie facendo del proprio sito web uno strumento eccellente grazie alla facilità di accesso, alla reperibilità delle informazioni e alla qualità delle informazioni proposte, dei servizi on-line forniti agli utenti, della proposta grafica.

La Regione Puglia progetto Rete dei Festival-Puglia Sounds vince Le Regioni dei Festival, il premio per l'impegno a promuovere e supportare i festival sul territorio. Menzione speciale alla Regione Basilicata per il network Basilicata Cinema.

Bolzano Danza è il vincitore del Best Printed Program Award 2011 per la qualità del progetto grafico, la facilità di lettura e l’esaustività dei contenuti riportati nel programma. Menzione speciale alla Festa della Marineria di La Spezia.

Peperoncino Jazz Festival vince il Best Book/Catalogue Award 2011 per la miglior pubblicazione che combini immagini accattivanti e testi accurati in uno strumento esaustivo. Menzioni speciali al festival Tracarte, per l’alta qualità artistica, e Fano International Film Festival, per l'originalità e la qualità grafica e tipografica.

Street Band Show di Monopoli vince il Best Doc Award 2011 per la migliore opera audiovisiva di documentazione del festival.

Fondazione Monte dei Paschi di Siena vince il Best Sustainer Award 2011 per Fenice Nine Arts Festival.

Spiagge d'Autore ottiene il Territorial Marketing Award 2011 per la migliore azione di marketing territoriale.

Festival della Scienza di Genova si aggiudica il Best Poster Award 2011, riconoscimento per i festival che hanno saputo combinare al meglio immagine e slogan in uno strumento che rappresenti la sintesi immediata dell’evento.

Best Sponsorship/Partnership Award 2011, il premio per le aziende che investono negli eventi facendosi parte integrante di un progetto, va a Blues in Town per il coinvolgimento di AVIS.

Festival della Scienza di Genova e Bolzano Danza che si sono aggiudicati a pari merito il Straight to the Audience Award 2011 per il festival che è riuscito maggiormente, con originalità e strumenti innovativi, a coinvolgere attivamente e a fidelizzare il proprio pubblico.

Ex aequo per il Best Territory Improvement Award 2011 assegnato a Peperoncino Jazz Festival e Pergine Spettacolo Aperto, per la manifestazione che meglio ha valorizzato il proprio territorio grazie alla capacità di coinvolgimento di strutture ed enti.
Menzione speciale a Blues in Town.

PUF! Pistoia Underground Festival si aggiudica il Best Breaktrough Festival Award 2011, con cui Festival of Festivals premia le manifestazioni emergenti innovative che possiedono, oltre a una rilevanza artistica, anche una lungimiranza in termini di progettualità e sostenibilità.
Menzione speciale per l'Innovazione Responsabile.

Due Premi Speciali sono stati assegnati a Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il festival Traffic e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì per l'Innovazione Responsabile.

Web Site
www.festivaloffestivals.org

Avid lancia Pro Tools 10


Avid presenta l'ultima versione di una delle più potenti ed avanzate DAW sul mercato, l'ultima incarnazione di una dei più avanzati software di registrazione, composizione, editing e missaggio - Leggi le Novità e Caratteristiche Principali del prodotto.
.. > > Funzione Clip Gain, per una rapida regolazione dei livelli pre-mixer

.. > > Utilizzo di formati audio multipli nella stessa sessione—incluso il formato interleave

.. > Registrazione e mastering a risoluzioni elevate con maggior headroom in formato 32-bit floating-point

.. > Gestione dell'hard disk migliorata

.. > Registrazione in modalità low-latency

.. > Sonorità di EQ e dinamiche della console System 5 il plug-in Avid Channel Strip

.. > Accesso a più di 500 comandi Pro Tools aggiuntivi, se utilizzato con controller EUCON

.. > Impiego più semplice dei plug-in AudioSuite con nuove funzionalità

.. > Timeline estesa a 24 ore

.. > Fades in tempo reale

.. > Export diretto a SoundCloud o iTunes.

.. > Presto troverete una full review di Pro Tools 10 sulle nostre pagine, quindi seguiteci con attenzione!

.. > Info: www.avid.com

Pirateria? Meglio Educare


Per combattere la pirateria l’educazione è mille volte meglio della repressione ripete Ivan Scalfarotto, vicepresidente del Partito Democratico e animatore della notte - E' Passato del tempo da quando centinaia di blogger, artisti e attivisti del copyleft si riunirono a Roma per protestare contro lo schema di regolamento dell’Agcom sul diritto d’autore.

Cosa contesta in particolare?
Nelle pieghe di questi provvedimenti c’è sempre il timore di una restrizione della libertà della rete, che è un valore fondamentale, soprattutto in un Paese come il nostro in cui l’accesso ai nuovi media e in genere all’informazione è più ridotto rispetto a quanto avviene altrove.

Però l’Authority ha sottolineato in modo esplicito che la libertà d’espressione sarà pienamente tutelata.
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Bene, ma io pongo una domanda: quali sono gli interessi che andiamo a tutelare? Qual è la spinta, la motivazione per la quale riteniamo che un regolamento del genere sia così urgente? L’allarme sociale è sicuramente altrove.

Tornerete in piazza a protestare?
Vedremo. Pensare che questo tema sia slegato da considerazioni di politica generale mi sembra ingenuo. Se per esempio si abbina al discorso delle intercettazioni, l’opinione pubblica potrebbe vederci un disegno unico.

Comunque l’Agcom interviene solo in una seconda fase. La logica è prima favorire il dialogo tra chi sente che è stato violato un suo diritto e il presunto autore dell’illecito: le sanzioni, se arrivano, sono un momento successivo.
Credo però che se l’autore di un blog riceve da una multinazionale una mail con la quale è invitato a cancellare un contenuto, abbia titolo per sentirsi un po’ preoccupato.

Lo giudica un meccanismo intimidatorio?
Dico soltanto che le cose stanno cambiando, che c’è sempre più gente che le canzoni e i film li compra. E aggiungo che nel caricare contenuti si fa tantissima attenzione a non calpestare i diritti di nessuno. Ha idea di quanto siano stringenti le regole di certi siti?.

Alla fine, dunque, lascerebbe tutto com’è?
Penserei ad altri tipi di interventi. Per esempio, perché un album su un negozio digitale è venduto a prezzi simili a quelli di un cd, che ha una filiera molto più lunga e costi fissi di produzione e distribuzione?.

Che altro?
Sarebbe cruciale puntare sull’educazione: bisogna capire che si fa un danno a qualcosa che si ama. Chi scarica film e dischi, al cinema e alla musica vuol bene: difendi il tuo piacere, dovremmo dire. Sanzionare, reprimere, potrebbe essere invece un incitamento a cercare una scappatoia. Sa come si dice: fatta la legge, trovato l’inganno.
Fote : Blog Panorama

La Siae e i diritti della musica nei trailer


Come sempre la SIAE guarda con attenzione alla rete e le reazioni sulla questione musica nei trailer hanno suscitato alcune riflessioni, soprattutto su certi punti - I produttori dell’ANICA, che sono i proprietari dei trailer, pagano alla SIAE i compensi per l’uso della musica - La Licenza che hanno negoziato tre anni fa con la SIAE è comunque successiva al contratto standard per i Video on Demand.
1) Questo tipo di licenza che la SIAE ha pubblicato nel 2005, riguarda tutti i contenuti audiovisivi. La licenza è stata offerta - a seguito di controlli documentati - a quei siti commerciali di trailer che finora hanno evitato di rispettare i diritti sulla musica.
2) La tariffa attuale copre fino a un massimo di 10 ore di musica che, per trailer di 15-30 secondi, significa poter inserire nel sito fino a 200 trailer contemporaneamente.
3) I compensi sono parametrati sui siti commerciali, che vendono pubblicità e fanno business sui contenuti. Ed è a queste imprese che la SIAE si è rivolta per chiedere il rispetto del diritto d’autore.
4) I maggiori quotidiani in rete hanno da anni una licenza della SIAE che copre la musica nei trailer e altri contenuti musicali, anche se questi non sono la parte principale della loro della loro offerta al pubblico.

Le regole del copyright



Da un lato i fautori della libertà in rete, dall’altro i produttori di contenuti che vedono erodere volumi e guadagni - Il dibattito sul difficile equilibrio fra il diritto di informazione su internet e la necessità di remunerare la creatività non conosce confini - Dagli Stati Uniti alla Francia, dalla Gran Bretagna all’Italia.

Un tutti contro tutti (comprese le piattaforme tecnologiche) che è il filo conduttore di questa guerra fredda senza esclusione di colpi.

ITALIA
Il meccanismo Agcom colpisce il file sharing di nuova generazione ed è articolato in due fasi: nella prima fase il titolare dei diritti invia al gestore del sito una notifica per segnalare la violazione. Se la notifica appare fondata, il gestore deve rimuovere il contenuto illegale entro 96 ore, informando il singolo che ha caricato il contenuto illecito. La seconda fase si svolge davanti all’Agcom. La quale, dopo un contraddittorio di 10 giorni, può impartire un ordine di rimozione o di ripristino del contenuto contestato. Le multe arrivano fino a 250 mila euro. Il punto debole riguarda i siti stranieri: nel caso di Megavideo, per esempio, l’Agcom può solo segnalare il caso alla magistratura, dando vita a una rogatoria internazionale.

FRANCIA
La Hadopi, la dottrina dei tre «schiaffi», colpisce il p2p (peer to peer) e affida a un’autorità indipendente
il compito di vigilare sul rispetto del copyright in rete. Al terzo avviso inviato via posta o sul pc del «pirata», senza che il contenuto sia stato rimosso, scatta, oltre a una multa, la sospensione o la rescissione del contratto internet. Colpendo il singolo e anche la sua (spesso ignara) famiglia. Ovvie le polemiche: internet non era un diritto fondamentale secondo l’Onu?

STATI UNITI
Dal 1998, con il Digital millenium copyright act, gli Usa sono stati il primo paese che ha adeguato la legge
sul copyright all’epoca digitale. Varie forme di responsabilità sono riconosciute ai provider oltre che al singolo internauta. Dopo aver ricevuto un avviso dal titolare del diritto, il provider deve rimuovere tempestivamente il file o il link illegale inviando una notifica all’utente responsabile. Il quale può appellarsi al giudice, ma deve dimostrare che poteva distribuire il materiale contestato: il che (insieme alle sanzioni anche per i titolari dei diritti) incentiva la collaborazione extragiudiziale fra le parti.

Chi fa scaricare illegalmente è un parassita


Questa non è più una rivoluzione industriale, una di quelle in cui un nuovo supporto cannibalizzava il vecchio - Ora il supporto sparisce proprio, il mercato fisico crolla, ma il digitale non compensa questo declino perché accanto a un’offerta lecita ce n’è un’altra illecita imponente - È incredibilmente lucida l’analisi di Enzo Mazza, presidente della Fimi.
Federazione industria musicale italiana che da tempo si batte per contrastare una situazione non certo facile.
E, peggio, in rapida evoluzione. Di fatto – lamenta Mazza – solo un brano su venti è acquistato legalmente.

E siamo ben oltre l’epoca del peer-to-peer
Già, non parliamo più di ragazzini che scaricano, ma di autentici parassiti.

Parassiti?
Esatto. Come definirebbe altrimenti quei siti che mettono a disposizione per il download link a milioni di file e intanto incassano tutti i soldi della pubblicità sulle loro pagine?.

In effetti lo sfruttamento economico è l’elemento che li connota. E che in altri sistemi non c’era. Che fare, allora, contro questi nuovi nemici?
Appoggiamo l’iniziativa dell’Agcom, che difetta solo di un pezzettino nei rapporti con l’estero. Non interviene in via diretta, ma mediata: passa la palla alla magistratura, creando una sorta di ridondanza. Si può fare di più».

La vostra idea?
Mutuare l’esempio delle scommesse on line. L’Aams, l’amministrazione dei monopoli di Stato, può chiedere agli Isp (gli internet service provider, ndr) di inibire le piattaforme. È stato dimostrato che di fronte ai blocchi di certi siti, è vero che gli utenti tendono a spostarsi altrove, ma complessivamente il traffico illecito tende a diminuire.

Insomma gli effetti ci sono.
E ci sono pure strani ibridi, su cui bisognerebbe intervenire.

A cosa si riferisce?
A realtà come Megaupload che rimangono in piedi perché - lo sento spesso dire - accanto ai contenuti illegali ne offrono tanti legali. Ma che significa? Che senso ha? Non è che non chiudo un supermercato se vende merce per metà scaduta e per metà buona. L’atteggiamento dei singoli, infine, fa la vera differenza.

Anche lei dunque riduce tutto a una questione d’educazione, oltre che di norme appropriate.
L’educazione non ha senso se non è accompagnata a un’offerta adeguata. Una politica culturale di utilizzo dei contenuti fallisce se per esempio, come avviene nel nostro Paese, è strozzata dal digital divide. Per fare politica sui contenuti servono alle spalle le infrastrutture adatte. Lo dicono i dati: in Italia, negli ultimi anni, per ogni punto di crescita della banda larga, la penetrazione della musica digitale è salita di tre punti. Prendersela solo con gli utenti e con il loro atteggiamento è limitarsi a un lato del problema.

ACTA ecco le prime Firme anti-contraffazione


Otto paesi del mondo hanno ratificato il famigerato trattato globale contro pirateria e contraffazione - Ci sono Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea del Sud - L'Unione Europea continuerà a studiarne il testo Otto paesi del mondo per altrettante firme, recentemente apposte al testo del famigerato Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
Il trattato globale anti-contraffazione procederà spedito verso l'estate del 2013, alla ricerca di nuovi consensi in tutto il mondo. Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud. Sono queste le prime nazioni firmatarie di ACTA, riunitesi in terra nipponica alla prima cerimonia di ratificazione del trattato segreto che tanto ha fatto discutere gli attivisti per i diritti digitali.
In particolare i vertici di Public Knowledge, che hanno nuovamente sottolineato come l'attuale versione di ACTA costituisca un significativo passo in avanti rispetto alle precedenti. Ad esempio, sono state eliminate le iniziali intenzioni di criminalizzare tutti quegli utenti colti a violare online il copyright.
I governi di Messico e Svizzera hanno partecipato alla cerimonia senza firmare il testo di ACTA. Rimane tuttavia un "forte supporto" al trattato, garantito anche dalle autorità del Vecchio Continente. I vertici dell'Unione Europea sono attualmente in una fase di studio e valutazione, in particolare sull'effettiva compatibilità tra le previsioni del trattato e le leggi comunitarie.

In Usa, scaricare non è ascoltare


La Suprema Corte statunitense rifiuta di analizzare il ricorso in appello della collecting society ASCAP - Il download dei brani non può essere equiparato ad una performance in pubblico - Quindi niente royalty - Un significativo rifiuto, che lascerà a bocca asciutta i vertici della American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).
La Suprema Corte statunitense non prenderà in esame il ricorso in appello presentato dalla stessa collecting society a stelle e strisce, che avrebbe voluto spillare ulteriori royalty dallo scaricamento dei brani musicali dalle più svariate piattaforme online.
A smorzare le speranze di ASCAP ci aveva già pensato un giudice di New York, nel sottolineare come il download dei contenuti non possa essere considerato una pubblica performance, dunque non soggetta agli attuali meccanismi di pagamento delle royalty. Ignorando il ricorso in appello, la Corte Suprema ha sostanzialmente ribadito questo stesso principio.
In altre parole, lo scaricamento (lecito) dei brani musicali potrebbe al massimo essere equiparato alla riproduzione degli stessi, comunque non certo considerabile come quella che in lingua inglese viene chiamata public performance. ASCAP - in tutela di circa 400mila tra artisti e compositori - aveva impugnato il Copyright Act per cercare nuove entrate dalle varie piattaforme come ad esempio iTunes.
Coinvolto nel caso, il governo statunitense ha dunque fatto sapere al giudice che il download di un brano che non implichi attività di riproduzione - che sia recitata, danzata o comunque riadattata per il palcoscenico - e dunque non può ricadere nell'ambito della performance in pubblico. ASCAP non ha attualmente altre strade per ricorrere ancora contro la decisione del giudice della Grande Mela.

Come viene tutelato il diritto d'autore su Internet?


Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).
Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne per ciò che attine l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore). Un esempio assai comune è quello che lega uno scrittore al suo editore. Lo scrittore è l'autore dell'opera letteraria, per meglio promuovere e distribuire l'opera, cede i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio, normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro. Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell'opera.
La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un'opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla morte dell'autore (dopo la morte dell'autore, sono gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ed è agli stessi che devono essere richieste autorizzazioni o licenze).
Veniamo ad analizzare nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura.
Testi, scritti, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.
Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un'opera di teatro).
Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant'anni.
Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. è il caso ad esempio delle E-MAIL, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale.
Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati - Grande interesse hanno argomenti come la legittimità della distribuzione gratuita di musica via Interenet. In realtà, la distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. E di recente sono stati assai numerosi gli interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta pirateria musicale.
Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web. Trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.
Relativamente ai TESTI DELLE CANZONI, vale quanto già riferito per le opere testuali in generale. Essi non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione dei titolari dei diritti economici.
I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.
Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILAMTI godono pure di un'analoga tutela. è solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori.
Fotografie, foto artistiche, ritratti - Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:
il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -;
il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque volgia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
Programmi informatici, software, codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. è da dire che spesso, in questi casi più che in altri, la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici. Questo perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica.
La recente l. 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori.
La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penalie di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.
In conclusione, ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. L'indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete, considerato pure che, per individuare chi copia, basta un semplice motore di ricerca.

Musica su internet, domande e risposte


La SIAE concede le autorizzazioni per conto degli autori e degli editori associati alla SIAE - La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.
In quali casi si deve ottenere la licenza SIAE per le utilizzazioni su Internet?
L’uso di opere protette dal diritto d’autore deve essere sempre autorizzato in via preventiva dai titolari del diritto: ciò vale anche per le utilizzazioni in rete. La SIAE concede le autorizzazioni per conto degli autori e degli editori associati alla SIAE ed alle società d’autori ad essa collegate in virtù di accordi di rappresentanza. In particolare, per le opere musicali appartenenti al repertorio amministrato dalle SIAE, la licenza deve essere ottenuta in tutti i casi in cui l’utilizzazione di musica su Internet avviene, per esempio, in una delle seguenti forme:
siti "portali" che offrono agli utenti l’accesso guidato alla rete, con l’offerta di canali tematici dedicati alla musica;
siti che effettuano la diffusione in streaming di opere o frammenti di opere, video clip, concerti ed altri eventi musicali, dal vivo o in differita;
siti che offrono opere musicali in streaming con programmazioni predefinite (webradio);
siti che offrono in streaming programmazioni televisive predefinite contenenti opere musicali(webtv);
siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita mediante downloading di file musicali, in qualsiasi formato di compressione;
siti aziendali, industriali, istituzionali che contengono musica come complemento;
siti di artisti, autori, editori e produttori fonografici per l’autopromozione delle loro opere musicali;
siti che offrono podcasting con contenuti musicali.
Chi deve sottoscrivere la licenza SIAE?
I contratti devono essere sottoscritti dai soggetti intestatari dei domini web responsabili del sito ed, in particolare, dell’organizzazione e della creazione dei contenuti.
Qual è la normativa di riferimento per la tutela del diritto d’autore su Internet?
La normativa di riferimento è la legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". In particolare, l’art. 12 della legge dispone che l’autore ha "il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo" l’art. 16 recentemente modificato prevede il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Quali sono le attività autorizzate dalle licenze e dalle autorizzazioni della SIAE?
La licenza SIAE autorizza i content provider: a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all’interno della sua banca dati; alla comunicazione al pubblico sulla rete Internet oppure sulle altre reti telematiche e/o di telecomunicazione, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’utente;
a mettere a disposizione del pubblico opere musicali ai fini del loro downloading da parte degli utenti privati.
Vorrei aprire una web radio: qual è la normativa SIAE?
Per regolarizzare l’attività di webcasting (simile a quella delle tradizionali emittenti radiofoniche, per la presenza di un palinsesto e l’assenza di interattività) è necessario sottoscrivere la specifica Autorizzazione della SIAE, che prevede tariffe diversificate in relazione alla quantità di musica presente all’interno del palinsesto della web radio e a criteri soggettivi del soggetto titolare del sito - La diffusione in simultanea attraverso le reti telematiche di programmi radiofonici (simulcasting) effettuata da imprese, che già svolgono l’attività di diffusione via etere, via cavo o via satellite, e per questo sono già in possesso di una specifica autorizzazione della SIAE, è disciplinata attraverso l’estensione degli accordi in materia di diffusione radiofonica e televisiva, da richiedere alla Sezione Musica Emittenza della SIAE.
E’ sufficiente ottenere la licenza della SIAE per usare la musica legalmente sul mio sito?
No, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i "diritti connessi" che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41). Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server) utilizzando direttamente o indirettamente registrazioni protette dalla legge è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche.
Le licenze della SIAE autorizzano anche la riproduzione grafica degli spartiti e dei testi letterari delle canzoni?
No. Il sistema di accordi attuale, basato sulle licenze per l’utilizzazione di opere musicali, tiene conto del fatto che, malgrado l’ampiezza del mandato conferito alla SIAE, alcuni diritti vengono amministrati direttamente dall’autore o dall’editore. E’ questo il caso, appunto, della riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti, inclusa la loro disponibilità per la visualizzazione sul display del PC e l’eventuale downloading, per i quali l’autorizzazione deve essere richiesta direttamente agli autori o agli editori musicali (in tal senso viene fatta una esplicita riserva anche all’interno della licenza).
Come si ottengono le autorizzazioni?
Occorre rivolgersi all’Ufficio Multimedialità della SIAE.
Quali sono i costi della licenza?
I costi sono quelli riportati nei moduli di licenza scaricabili da questo sito.
Se sono stato autorizzato direttamente dagli autori ad utilizzare on line le loro opere, devo comunque rivolgermi alla SIAE per le autorizzazioni?
In questo caso si distingue - se l’autore non è associato o mandante della SIAE o delle Società d’autori estere ad essa collegate, l’autorizzazione può essere concessa direttamente dallo stesso autore;
se l’autore è rappresentato dalla SIAE l’autorizzazione va richiesta alla SIAE stessa, cui è stata affidata in esclusiva la tutela delle opere.
Come verranno ripartiti i compensi per diritti d’autore?
Con la sottoscrizione delle autorizzazioni, il content provider si impegna a fornire periodicamente il report delle transazioni effettuate (secondo le specifiche tecniche messe a disposizione della stessa SIAE) contenente l’indicazione dei titoli delle opere degli autori. Il report costituisce uno strumento indispensabile per le attività di ripartizione dei compensi in favore degli autori. Dalla sua esatta compilazione dipende inoltre la possibilità di una precisa individuazione degli aventi diritto per le conseguenti ripartizioni dei diritti maturati.
Cosa succede se non ottengo l’autorizzazione degli autori o della SIAE?
La risposta, ancora una volta, va trovata nella normativa sul diritto d’autore: chiunque utilizzi un’opera dell’ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE, ma anche titolari dei diritti connessi), vale a dire abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile ai sensi di legge. Le conseguenze possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno, ecc.) che penale.
Fonte:
http://www.siae.it